La Corte di Cassazione ha definitivamente sostenuto Fiavet-Confcommercio, la Federazione italiana delle associazioni delle imprese di viaggi e del turismo, sulla riduzione del Lufthansala commissione dall’1% allo 0.1% per la vendita dei biglietti è illegittima. Ciò apre la strada ai rimborsi a favore delle agenzie di viaggio.
Con una sentenza pubblicata il 16 gennaio, la Suprema Corte di Cassazione mette fine al contenzioso avviato da Fiavet-Confcommercio (Federazione Agenti di Viaggio e Commercio) nel 2016. Tale contenzioso era sorto in seguito alla decisione di Lufthansa di ridurre la commissione per la vendita dei biglietti dalle agenzie di viaggio IATA dall'1% allo 0.1%. Tale decisione è stata immediatamente contestata dalla Federazione, da sempre impegnata nella difesa dei diritti degli agenti di viaggio.
Fiavet-Confcommercio ha sostenuto che la compagnia aerea ha ridotto unilateralmente la commissione in base alla previsione normativa che regola il rapporto di vendita con le agenzie IATA accreditate. Tale riduzione è stata ritenuta simbolica ed antieconomica rispetto ai costi e agli obblighi (canone annuo, garanzia, corsi di formazione/aggiornamento, implementazione hardware/software) imposti per il mantenimento del rapporto commerciale.
Contro la politica “commissioni zero” dei vettori, FIAVET ha intrapreso azioni legali ottenendo due storiche sentenze favorevoli da parte del Tribunale di Milano e della Corte d’Appello, che hanno pienamente accolto le tesi della Federazione e dell’ente associato Fiavet-Confcommercio. La Moretti Viaggi di Milano è stata protagonista di questa vertenza per l'intera categoria.
Il caso si è concluso il 16 gennaio quando Lufthansa ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione per annullare la decisione della Corte d’Appello.
La Corte Suprema ha rigettato il ricorso di Lufthansa, dichiarando inammissibili tutti e tre i motivi di censura, accogliendo integralmente le conclusioni avanzate da Fiavet-Confcommercio nel controricorso.
Commentando la sentenza, l'avvocato Federico Lucarelli, rappresentante di Fiavet, ha precisato che restano in vigore le sentenze dei tribunali di primo e secondo grado di Milano, che hanno dichiarato la nullità della clausola contrattuale di cui all'articolo 9 della PSAA/IATA. Questo articolo regola il rapporto di vendita tra le agenzie di viaggio e gli oltre 200 vettori IATA, in particolare la parte che consente ai vettori di modificare illimitatamente il regime provvigionale in caso di vendita delle agenzie di viaggio.
Lucarelli ha spiegato che l'effetto pratico è il diritto degli agenti di viaggio di richiedere a Lufthansa, sulla base delle sentenze ottenute da Fiavet-Confcommercio, il pagamento della maggiore provvigione non percepita dal 1° gennaio 2016. Ciò corrisponde alla differenza tra lo 0.1% e 1%, applicato prima della riduzione non autorizzata di Lufthansa il 3 giugno 2015.
Giuseppe Ciminnisi, presidente di Fiavet-Confcommercio, l'ha definita una giornata storica, che porta a termine una battaglia legale durata 8 anni e mantiene un impegno preso nei confronti dei propri associati. Ha sottolineato l’importanza della decisione della Cassazione come punto di partenza per riconsiderare il rapporto di vendita dei biglietti IATA, sostenendo un approccio più flessibile e collaborativo tra agenzie di viaggio e vettori. Ciminnisi ha espresso l'auspicio che questa decisione porti al dialogo e alla collaborazione piuttosto che al ricorso ad azioni legali.